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L’abbandono dei rifiuti sarà punito con la confisca

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Da oggi chi abbandona rifiuti, li gestisce senza titolo o li spedisce illegalmente rischia, oltre alla pena, la perdita degli strumenti del reato e dei guadagni che ne ha tratto. È l’effetto del Dlgs 186/2026, che attua la direttiva (Ue) 2024/1260 relativa al recupero e alla confisca dei beni per diverse tipologie di reato.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Per il versante ambientale l’intervento attuato è duplice: vengono introdotti nuovi istituti nel Codice penale, mentre il Dlgs 152/2006 si arricchisce di previsioni ablatorie, che sottraggono al reo la proprietà o la disponibilità di un bene a favore dello Stato: la confisca, appunto. Il Dlgs 231/2001 non viene toccato.

Richiamo ai reati ambientali

L’articolo 2 del Dlgs 186/2026 introduce due istituti che richiamano i reati ambientali:

1) articolo 240-ter (confisca per equivalente dei beni strumentali): se non è possibile confiscare i beni usati o destinati a commettere il reato, il giudice confisca altri beni o utilità di valore equivalente, anche per interposta persona, tenendo conto della gravità del reato e delle condizioni economiche del condannato. Vi rientrano inquinamento ambientale (452-bis), disastro ambientale (452-quater), traffico di materiale ad alta radioattività (452-sexies) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies), nonché i reati previsti agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del Codice ambientale;

2) articolo 240-quater (confisca verso terzi): se l’imputato non dispone di beni di valore equivalente, il giudice può confiscare i beni trasferiti a persona estranea al reato per sottrarli alla confisca, purché il terzo conoscesse questa finalità. Il catalogo include i quattro delitti citati e previsti dal Codice penale e gli articoli 255-bis, 255-ter e 259-bis del Dlgs 152/2006.



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